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lunedì 4 gennaio 2010

DECRETO - 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 )
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
é connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal
punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, é in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica é incompatibile con ogni altra
attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato é rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) é di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) é di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei
requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), é redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative più rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto é redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, é redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
é redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali é
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione é posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto é variato in corso d'opera, il
progetto presentato é integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore é tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, é depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme
generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto é redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico é costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, é espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità é rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia
stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente é tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le
parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro
installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore
copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione é consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina
il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica
di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti,
decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo
congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità é rilasciato dalle autorità
competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di
cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1
non comporta la redazione del progetto né il rilascio
dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo
comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),
relativi ad edifici per i quali é già stato rilasciato il
certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di
ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita
il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con
le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla
irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,
comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se é prevista la redazione del progetto da parte dei
soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990,
all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI é
destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL é iscritta a carico di un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.
230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), é il
seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), é il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, é
destinato all'attività di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, é iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformità degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché
gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza.», é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia.», é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558, recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonché per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attività soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.
272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio.», é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge
12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2006, n. 160), é il seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, é prorogato fino all'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
il 1° gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento
Ordinario), é il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, é prorogato fino alla
data di entrata in vigore del regolamento recante norme
sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo
periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano
applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi
rilevanti connessi a determinate attività industriali.»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,
S.O.), é il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle
attività industriali i fabbricanti sono tenuti a
conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela
della popolazione e dell'ambiente. In particolare i
fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei
vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la
prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed
uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va
esteso alle successive modificazioni ed integrazioni
nonché ai decreti applicativi.

domenica 3 gennaio 2010

DPR 15 FEBBRAIO 2006, N. 147

Regolamento 2037/2000/Ce – Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore.



Art. 1.
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.

2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.


Art. 2.
Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) “sostanze controllate”, le sostanze lesive dell’ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);
b) “clorofluorocarburi”, le sostanze elencate nel gruppo I e II dell’allegato I del regolamento (Ce) n. 2037/2000;
c) “idroclorofluorocarburi”, le sostanze elencate nel gruppo VIII dell’allegato I del regolamento (Ce) n. 2037/2000;
d) “recupero”, la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;
e) “riciclo”, la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l’essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco;
f) “rigenerazione”, il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;
g) “distruzione”, trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;
h) “manutenzione”, le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;
i) “gestore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.


Art. 3.
Attività di recupero e di riciclo

1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.

2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all’allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.

3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 4.
Controlli di fughe

1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in qualità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all’allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiori ai 100 kg.

2. Quando nel corso di un’ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà precedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l’impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l’impianto spento.

3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.

4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all’articolo 3, comma 2.





Art. 5.
Requisiti professionali minimi

1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 6.
Disposizione finale

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farli osservare.


Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

Rif. Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85

DECRETO 17 marzo 2003

Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.


Art. 1.
(Modelli di libretti di centrale e di libretto di impianto)

1. A partire dal 1° settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un <> conforme all’allegato I del presente decreto e di un <> conforme all’allegato II al presente decreto.

2. Per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003 i <> ed i <>, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 2.
(Allegati)

1. Gli allegati F e G al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I e II al presente decreto.


Art. 3.
(Precisazioni in ordine alla compilazione dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto)

1. All’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

<<11-bis: La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta>>.



Art. 4.
(Disposizione finale)

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Rif. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma – 12 aprile 2003

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.


Art. 1.
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. All’articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: <>, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
<<1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.>>
b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>;
c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 è sostituito con il seguente:
<<1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);>>;
d) al comma 3), dopo la parola: <> sono inserite le seguenti:<>;
e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: <> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <>;
f) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<>.









Art. 2.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. La rubrica dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituita dalla seguente: >.

2. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.>>.

3. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’allegato A.>>.

4. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di
attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto




attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.>>.


Art. 3.
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.>>.


Art. 4.
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
<<3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell’attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo.>>.

2. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.>>.


Art. 5.
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
<<1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.>>.


Art. 6.
Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: <> è sostituita dalle seguenti: <> e dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>;
b) al comma 2 la parola: <> è sostituita dalle seguenti: <> e dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>;





c) al comma 3, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.>>;
e) al comma 8 la parola: <> è sostituita dalla seguente: <>.


Art. 7.
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituito dai seguenti:
<<1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 31, comma 2; l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.”>>.

2. Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito dal seguente:
<<2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all’articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.>>.


Art. 8.
Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto.

2. L’allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, è abrogato.





Art. 9.
Copertura finanziaria.

1. All’attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 10.
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.









Rif. Sito internet: http://www.sunenergysol.it
Roma, 29 dicembre 2006

NORMATIVE UNI

UNI TS 11147



Impianti a gas per uso domestico.

Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare.

Progettazione, installazione e manutenzione.



La specifica tecnica fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle tubazioni di rame e leghe di rame degli impianti domestici e similari realizzati con sistemi di raccordi a pressare idonei al trasporto dei gas combustibili, in accordo con le UNI 7129 e UNI 7131.

Si applica agli impianti di adduzione gas di VII specie, della I, II e III famiglia, alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL.

UNI EN 525



Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300kW.



La norma stabilisce i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza dei generatori di aria calda a gas, a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con sistemi di comando completamente automatici.

Essa si applica ad apparecchi di tipo A2 e A3 con portata termica, riferita al potere calorifico, non maggiore di 300kW, dotati di bruciatori integrali, con destinazione d’uso diversa dalle abitazioni civili.

Si applica anche agli apparecchi progettati per l’installazione esterna.

La presente norma, con le UNI EN 621, UNI EN 778, UNI EN 1020 e UNI EN 1319, sostituisce le UNI 8124 :1982 e UNI 8125 :1982.

UNI EN 621



Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.



La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza ed efficienza dei generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300kW, senza ventilatore nel circuito di combustione.

Si applica agli apparecchi di tipo B11, C11 e C31, destinati ad essere utilizzati in ambienti ad uso diverso dalle abitazioni civili.

La presente norma, con le UNI EN 525, UNI EN 778, UNI EN 1020 e UNI EN 1319, sostituisce le UNI 8124 :1982 e UNI 8125 :1982.

UNI EN 778



Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.



La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza ed efficienza dei generatori di aria calda per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas, di portata termica non maggiore di 70kW, senza ventilatore nel circuito di combustione.

Si applica agli apparecchi di tipo B11, B11AS, C11, C21, C31 e C41 destinati all’uso in singole unità abitative.

La presente norma, con le UNI EN 525, UNI EN 621, UNI EN 1020 e UNI EN 1319, sostituisce le UNI 8124 :1982 e UNI 8125 :1982.

UNI EN 1020



Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.



La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza e l’efficienza dei generatori di aria calda a gas, per uso non domestico, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.

Essa si applica ad apparecchi di tipo B12, B13, B14, B22, B23, C12, C13, C32, C33, C62 e C63, con portata termica riferita al potere calorifero inferiore non maggiore di 300kW, destinati all’uso in ambienti diversi dalle unità abitative singole. Essa si applica anche agli apparecchi destinati all’installazione permanente all’esterno.

La presente norma, con le UNI EN 525, UNI EN 621, UNI EN 778 e UNI EN 1319, sostituisce le UNI 8124 :1982 e UNI 8125 :1982.

UNI EN 1319



Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70kW.



La norma stabilisce i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza e il rendimento dei generatori di aria calda per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas, di portata termica non maggiore di 70kW, con ventilatore nel circuito di combustione.

Essa si applica agli apparecchi di tipo B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, C12, C13, C32, C33, C62 e C63 destinati ad essere utilizzati in singole unità abitative.

La presente norma, con le UNI EN 525, UNI EN 621, UNI EN 778 e UNI EN 1020, sostituisce le UNI 8124 :1982 e UNI 8125 :1982.

UNI 5364



Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo.



La presente norma si applica agli impianti di riscaldamento ad acqua per potenze non minori di 150.000 kcal/h (175kW); si applica anche ad impianti di potenza minore di 150.000 kcal/h (175kW), quando la mancata rispondenza dell’impianto richieda un controllo, in caso di contestazioni e, comunque, qualora la sua applicabilità sia prevista dal committente.

Oggetto della norma sono le prescrizioni delle modalità da osservare per la richiesta dell’offerta, l’elaborazione del progetto offerta e l’esecuzione del collaudo di detti impianti.

UNI 7129



Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.

Progettazione, installazione e manutenzione.



La norma prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili distribuiti per mezzo di canalizzazioni.

Essa si applica:

alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o di parte di essi, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore (impianti interni);

all’installazione di apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35kW (circa 30.000 kcal/h);

alla ventilazione dei locali in cui detti apparecchi sono installati;

all’evacuazione dei prodotti della combustione.

La presente norma sostituisce la UNI 7129:1992 e relativi aggiornamenti A1:1995 e A2:1997.

UNI 7357-74



Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.



La presente norma riguarda unicamente gli impianti destinati al riscaldamento di locali per il benessere delle persone che vi soggiornano.

UNI 7414



Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.



La presente norma ha lo scopo di fissare le condizioni ed i procedimenti di prova per verificare che siano rispettati i requisiti termotecnici, alla potenza termica nominale della camera di combustione (focolare), dei generatori di aria calda dotati di bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso.

UNI 7936



Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata.

Prova termica.



Scopo della presente norma è di fissare i requisiti termotecnici, nonché le condizioni ed i procedimenti di prova per la determinazione dei requisiti termotecnici corrispondenti alla potenza nominale dei generatori di calore ad acqua calda ed a vapore a bassa pressione per usi termici civili con potenza termica fino a 2,3 MW (2 x 106 kcal/h), funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso con bruciatore ad aria soffiata.

La presente norma si applica per la prova di prototipi e/o serie di generatori di calore d’ora in avanti chiamati caldaie, come sopra definiti.

UNI 8124



Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata.

Termini e definizioni.

UNI 8125



Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata.

Prescrizioni di sicurezza.



La presente norma contiene le prescrizioni riguardanti la costruzione ai fini della sicurezza dei generatori di aria calda per riscaldamento funzionanti a gas, nonché le modalità per eseguire le prove per la determinazione delle caratteristiche di funzionamento corrispondenti alla potenza termica nominale.

La presente norma si applica ai generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata e raccordati ad una canna fumaria o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione.

UNI 8364



Impianti di riscaldamento.

Controllo e manutenzione.



La presente norma fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h), destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per usi igienici.

UNI EN ISO 9001



Sistemi qualità.

Modello per l’assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.



La presente norma specifica i requisiti di un modello di sistema qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all’esterno le proprie capacità e da enti esterni (clienti, organismi di certificazione, assicurazioni, ecc.) per valutare la capacità del fornitore stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. E’ da precisare che tali requisiti sono complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla presente norma è da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.



Sostituisce UNI EN 290001.

UNI EN ISO 9002



Sistemi qualità.

Modello per l’assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.



La presente norma specifica i requisiti di un modello di sistema qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all’esterno le proprie capacità e da enti esterni (clienti, organismi di certificazione, assicurazioni, ecc.) per valutare la capacità del fornitore stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. E’ da precisare che tali requisiti sono complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla presente norma è da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore nelle fasi di fabbricazione, installazione ed assistenza.



Sostituisce UNI EN 290002.

UNI 9036



Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di esercizio minore o uguale a 40mbar.

Prescrizioni di installazione.



La presente norma stabilisce le prescrizioni per l’installazione dei gruppi di misura corredati di contatori volumetrici a pareti deformabili e destinati alla misura dei gas distribuiti per canalizzazione.

La presente norma si applica ai gruppi di misura con pressione massima di esercizio, rilevata immediatamente a monte del gruppo stesso, non maggiore di 40mbar.

UNI 8364



Impianti di riscaldamento.

Controllo e manutenzione.



La presente norma fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h), destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per usi igienici.

UNI 9317



Impianti di riscaldamento.

Conduzione e controllo.



La presente norma fornisce le istruzioni per la conduzione ed il controllo degli impianti termici destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione dell’acqua calda per usi igienici.

La presente norma si applica ad impianti di riscaldamento alimentati con combustibili liquidi e gassosi aventi potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h).

UNI 10389



Generatori di calore.

Misurazione in opera del rendimento di combustione.



La presente norma prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori di calore degli impianti termici degli edifici.

Essa si applica a tutti i generatori di calore con potenza termica nominale del focolare maggiore o uguale a 4kW alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, inseriti negli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.

Sono prescritte le seguenti procedure:

misurazione in opera del rendimento di combustione di generatori di calore;

misurazione in opera della concentrazione di monossido di carbonio nei prodotti della combustione;

misurazione in opera dell’indice di fumosità (per i solo generatori alimentati con combustibili liquidi).



La presente norma non si applica a:

impianti inseriti in cicli di processo;

stufe, caminetti, radiatori individuali;

apparecchi unifamiliari per produzione di acqua calda;

generatori di calore alimentati a combustibile solido.

UNI 9166



Generatori di calore.

Determinazione del rendimento utile a carico ridotto per la classificazione ad alto rendimento.



La presente norma riguarda i metodi per la determinazione del rendimento utile a carico ridotto di generatori di calore ad acqua combustibile fluido, per verificare quanto richiesto dalla Legge 308/82, appendice B relativa ai generatori ad alto rendimento.

La presente norma si applica ai generatori di calore combustibile gassoso e/o liquido che utilizzano acqua come fluido termovettore, con potenza termica fino a 2,3 MW.

UNI 9317



Impianti di riscaldamento.

Conduzione e controllo.



La presente norma fornisce le istruzioni per la conduzione ed il controllo degli impianti termici destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione dell’acqua calda per usi igienici.

La presente norma si applica ad impianti di riscaldamento alimentati con combustibili liquidi e gassosi aventi potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h).

UNI 9461



Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.

Prescrizioni di sicurezza.



La presente norma definisce la classificazione, le caratteristiche costruttive e di funzionamento ai fini della sicurezza, nonché le tecniche di prova dei generatori d’aria calda a gas con bruciatore atmosferico (in seguito chiamati generatori).

Tutti gli apparecchi, oggetto della presente norma, devono essere progettati e costruiti in modo che, se installati in conformità alle norme UNI 7129 e 7131, nell’uso normale il loro funzionamento sia sicuro e cioè che le persone e l’ambiente circostante non possano essere messi in pericolo.

La presente norma si applica ai generatori a basamento ed a parete di tipo B11, C11:

utilizzanti uno o più combustibili gassosi compresi nelle tre famiglie dei gas combustibili;

con portata termica nominale maggiore di 4kW e fino a 115kW;

con bruciatore atmosferico facente parte integrante dell’apparecchio;

con temperatura dell’aria erogata in condizioni di normale funzionamento (rilevata 200mm all’esterno della sezione di mandata) non maggiore di 80°C;

privi di ventilatore nel circuito di combustione.



La norma non si applica:

ai generatori costituiti da più focolari, asserviti ad un solo dispositivo rompitiraggio;

ai generatori da installare a cielo scoperto.

UNI 9462



Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.

Prescrizioni di sicurezza.



La presente norma definisce la classificazione, le caratteristiche costruttive e di funzionamento ai fini della sicurezza, nonché le tecniche di prova dei generatori d’aria calda a gas con bruciatore atmosferico (in seguito chiamati generatori).

Tutti gli apparecchi, oggetto della presente norma, devono essere progettati e costruiti in modo che, se installati in conformità alle norme UNI 7129 e 7131, nell’uso normale, il loro funzionamento sia sicuro e cioè che le persone e l’ambiente circostante non possano essere messi in pericolo.

La presente norma si applica ai generatori d’aria calda a basamento ed a parete di tipo B12, C12 e C13:

utilizzanti uno o più combustibili gassosi compresi nelle tre famiglie dei gas combustibili;

con portata termica nominale maggiore di 4kW e fino a 115kW;

con bruciatore atmosferico facente parte integrante dell’apparecchio;

con temperatura dell’aria erogata in condizioni di normale funzionamento (rilevata 200mm all’esterno della sezione di mandata) non maggiore di 80°C;

privi di ventilatore nel circuito di combustione.



La norma non si applica:

ai generatori costituiti da più focolari, asserviti ad un solo scarico fumi;

ai generatori con più attacchi per lo scarico dei fumi;

ai generatori con bruciatore ad aria soffiata;

ai generatori da installare a cielo scoperto.

UNI 9615



Calcolo delle dimensioni interne dei camini.

Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.



La presente norma indica i fondamenti per il calcolo delle dimensioni dei camini, ad esclusione dei camini collegati a più focolai.

La norma deve essere impiegata per il calcolo di camini e canali da fumo di tutti i tipi, per focolai con combustibili solidi, liquidi e gassosi e per tute le potenze termiche.

Essa può essere anche impiegata per condotti dell’aria.

UNI 9731



Camini.

Classificazione in base alla resistenza termica.

Misure e prove.



La presente norma contiene la classificazione di un camino (o di una serie di camini) in base alla resistenza termica ed indica le relative modalità di misura e calcolo.

UNI 9893



Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione.

Prescrizioni di sicurezza.



La presente norma definisce la classificazione, le caratteristiche costruttive e di funzionamento ai fini della sicurezza, nonché le tecniche di prova delle caldaie a gas corredate di bruciatore atmosferico, con ventilatore nel circuito di combustione.

La presente norma si applica alle caldaie ad acqua calda a basamento ed a parete di tipo B121, B122, B132 e di tipo C12 e C13:

con possibilità di utilizzare uno o più combustibili gassosi compresi nelle tre famiglie dei gas combustibili;

con portata termica nominale minore o uguale a 115kW per le caldaie a basamento e minore o uguale a 50kW per le caldaie a parete;

con bruciatore atmosferico facente parte integrante dell’apparecchio;

con temperatura dell’acqua in condizioni di normale funzionamento minore o uguale a 95°C;

con ventilatore nel circuito di combustione.

La norma si applica altresì alla sezione “riscaldamento” delle caldaie “combinate”.



La norma non si applica:

alle caldaie costituite da più focolari, asserviti ad un solo dispositivo rompitiraggio;

alle caldaie con più attacchi per lo scarico dei fumi;

alle caldaie da installare a cielo scoperto.

UNI 9891



Apparecchi a gas per uso domestico.

Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.



La presente norma indica i criteri di costruzione, i requisiti minimi, ed i metodi di prova relativi, dei tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua ai fini della sicurezza nell’impiego.

La presente norma si applica ai tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua destinati ad essere usati per allacciamento di apparecchi utilizzatori (alimentati a gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatti) con portata termica non maggiore di 35kW.

UNI 9892



Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con valvole per bidoni di GPL.

Prescrizioni di sicurezza.



La presente norma ha lo scopo di definire le caratteristiche costruttive e funzionali del sistema di connessione ad innesto rapido, nonché le modalità per eseguire le relative prove di conformità.

UNI 8917



Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi.

Dispositivi automatici di intercettazione e/o regolazione.

Valvole automatiche.



Scopo della presente norma è quello di definire le caratteristiche generali di costruzione, le tecniche di prova e le marcature delle valvole automatiche per gas.

La presente norma si applica alle valvole automatiche destinate ad essere montate su apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi e funzionanti con una o più delle 3 famiglie di gas di cui alla UNI 8042.

Indipendentemente dalle prescrizioni della presente norma, tutti i componenti di nuova concezione, costruiti con materiali nuovi o montati secondo una tecnica nuova e per i quali nella presente norma non sono previste prove specifiche, devono essere esaminati in funzione delle finalità indicate dal costruttore e potranno essere considerati accettabili se daranno dei risultati almeno equivalenti a quelli previsti nella presente norma.

Ogni funzione accessoria e per la quale nella presente norma non è prevista alcuna prova deve essere controllata per garantire che concordi con quanto dichiarato dal costruttore e che non influenzi sfavorevolmente la sicurezza di funzionamento della valvola automatica stessa.

UNI 7140



Apparecchi a gas per uso domestico.

Tubi flessibili per allacciamento.

UNI 10823



Rame e leghe di rame.

Tubi di rame rivestiti per applicazione gas in zone di interramento.

Rivestimento esterno di materiali plastici applicato per estrusione.



La norma ha lo scopo di definire le proprietà ed i collaudi in fabbrica del rivestimento esterno dei tubi di rame realizzato con materiali plastici ed applicato in produzione mediante processo di estrusione.

UNI 10127 Parte 1a



Guida per la definizione degli intervalli di taratura di strumenti per misurazioni.

Criteri generali.



La presente norma ha lo scopo di suggerire, sulla base di esperienze maturate nei centri di taratura, dei criteri generali per la definizione degli intervalli di taratura iniziale di strumenti e di campioni di riferimento per misurazioni.

Essa può essere considerata una integrazione della raccomandazione OIML “Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale” dal titolo “Consigli per la determinazione degli intervalli di ritaratura degli strumenti per misurazioni utilizzati nei laboratori di prova” della quale viene fornita la versione italiana in appendice. Alla raccomandazione OIML si deve far riferimento in modo particolare per la revisione degli intervalli di taratura inizialmente stabiliti.

UNI 10127 Parte 2a



Guida per la definizione degli intervalli di taratura di strumenti per misurazioni.

Intervalli consigliati di strumenti per misurazioni di dimensioni lineari, angolari e geometriche.



La presente norma fornisce un quadro di riferimento per stabilire gli intervalli di taratura iniziale di strumenti per misurazioni di dimensioni lineari, angolari e geometriche. I valori degli intervalli di seguito indicati sono stati determinati secondo i criteri della UNI 10127/1 e sulla base di esperienze maturate nei centri di taratura nazionali. Essi possono essere applicati agli strumenti sui quali mancano informazioni del produttore o di norme specifiche. La presente norma è particolarmente utile quando devono essere fissati contratti o compilati manuali per l’assicurazione della qualità.

UNI 10339



Impianti aeraulici a fini di benessere.

Generalità, classificazione e requisiti.

Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura.



La presente norma fornisce la classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi degli impianti e dei valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento degli stessi, l’individuazione degli elementi che il committente deve indicare nella richiesta di offerta e quelli che il fornitore deve indicare nella presentazione dell’offerta, i documenti per l’ordinazione e l’indicazione delle condizioni da rispettare nel corso della fornitura degli impianti aeraulici utilizzati ai fini di benessere.

Essa si applica agli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, installati in edifici chiusi.

Essa non considera:

gli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale per i quali si rimanda alla UNI 8852;

gli impianti destinati a scopi diversi, quali per esempio quelli per la conservazione di prodotti deteriorabili o per la realizzazione di condizioni adatte per particolari lavorazioni industriali (impianti di processo);

gli impianti di solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo senza immissione meccanica di aria esterna.

UNI 10389



Generatori di calore.

Misurazione in opera del rendimento di combustione.



La presente norma prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori di calore degli impianti termici degli edifici.

Essa si applica a tutti i generatori di calore con potenza termica nominale del focolare maggiore o uguale a 4kW alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, inseriti negli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.

Sono prescritte le seguenti procedure:

misurazione in opera del rendimento di combustione di generatori di calore;

misurazione in opera della concentrazione di monossido di carbonio e nei prodotti della combustione;

misurazione in opera dell’indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi).

La presente norma non si applica a:

impianti inseriti in cicli di processo;

stufe, caminetti, radiatori individuali;

apparecchi unifamiliari per produzione di acqua calda;

generatori di calore alimentati a combustibile solido.

UNI 8364



Impianti di riscaldamento.

Controllo e manutenzione.



La presente norma fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h), destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per usi igienici.

UNI 9317



Impianti di riscaldamento.

Conduzione e controllo.



La presente norma fornisce le istruzioni per la conduzione ed il controllo degli impianti termici destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione dell’acqua calda per usi igienici.

La presente norma si applica ad impianti di riscaldamento alimentati con combustibili liquidi e gassosi aventi potenza termica al focolare non minore di 35kW (30.000 kcal/h).

UNI 10436



Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35kW.

Controllo e manutenzione.



La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas equipaggiate con bruciatore atmosferico o ad aria soffiata, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, aventi portata termica nominale non maggiore di 35kW.

UNI 10640



Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.

Progettazione e verifica.



La norma fissa i criteri per la progettazione e verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate per l’evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.

UNI 10641



Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.

Progettazione e verifica.



La norma prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive e dei camini singoli a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione ai fini della sicurezza nell’evacuazione dei prodotti della combustione.

UNI CIG 10845



Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas.

Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 10200



Impianti di riscaldamento centralizzati.

Ripartizione delle spese di riscaldamento.



La norma fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore di ogni utenza negli impianti di riscaldamento e produzione di acqua centralizzati.

UNI 11137-1



Impianti a gas per uso domestico e similare.

Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio.

Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia.



La norma definisce:

i requisiti di tenuta degli impianti interni in esercizio ed i limiti di accettabilità di eventuali perdite;

le circostanze in cui occorre effettuare la verifica dei requisiti di tenuta;

le modalità di esecuzione della verifica dei requisiti di tenuta;

le metodologie per determinare il valore di perdita;

i criteri che consentono di attestare l’idoneità o la non idoneità dei requisiti di tenuta per il funzionamento dell’impianto interno;

le possibili modalità di ripristino dei requisiti di tenuta.

La norma si applica agli impianti domestici e similari, in esercizio o da riattivare, alimentati rispettivamente con gas combustibili della I, della II e della III famiglia, così come definiti nella UNI EN 437 e compresi nel campo di applicazione delle UNI 7129, UNI 7131 e UNI 10738.

La norma non stabilisce i valori di riferimento per la pressione di collaudo per i gas della III famiglia.

La norma non si applica agli impianti di nuova realizzazione e per i casi in cui sia necessario effettuare la prova di tenuta secondo quanto prescritto rispettivamente dalle UNI 7129 e UNI EN 1775.

UNI EN 54-2



Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio.

Centrale di controllo e segnalazione.



La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali delle centrali di controllo e segnalazione in uso nei sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio installati negli edifici.

UNI EN 54-4



Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio.

Apparecchiatura di alimentazione.



La norma specifica i requisiti, i metodi di prova ed i criteri prestazionali dell’apparecchiatura di alimentazione in uso nei sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio installati negli edifici.

UNI EN 671-1



Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.

Naspi antincendio con tubazioni semirigide.



La presente norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide per l’installazione negli edifici e nelle opere di costruzione, permanentemente collegati ad una alimentazione idrica, ad uso degli occupanti.

UNI EN 671-2



Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.

Idranti a muro con tubazioni flessibili.



La presente norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità degli idratanti a muro con tubazioni flessibili per l’installazione negli edifici e nelle opere di costruzione, permanentemente collegati ad una alimentazione idrica, ad uso degli occupanti.

UNI 10779



Impianti di estinzione incendi.

Reti di idranti.

Progettazione, installazione ed esercizio.



La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti idrici permanentemente in pressione, destinati all’alimentazione di idranti e naspi antincendio.

UNI 9795



Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio.

Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali.



La norma fornisce i criteri per la realizzazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio, dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e di punti di segnalazione manuali, e si applica all’installazione nei fabbricati civili ed industriali.



La presente norma è la revisione della UNI 9795:1991.

Rispetto all’edizione precedente sono state ridefinite le zone di sorveglianza, le caratteristiche dei conduttori di alimentazione e le prescrizioni relative alle centrali di controllo e segnalazione.

UNI 9489



Apparecchiature per estinzione incendi.

Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).



La presente norma ha lo scopo di regolamentare la realizzazione e l’esercizio degli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).



La presente norma si applica agli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) di nuova costruzione nelle attività civili ed industriali. Essa può comunque essere tenuta presente anche per altre condizioni di installazione.

La presente norma si applica agli impianti automatici a pioggia:

a soffitto che hanno come limite di impiego in altezza 12m. L’utilizzo per altezze maggiori deve essere valutato caso per caso;

a protezione di depositi intensivi con erogatori a soffitto e a livelli intermedi.

Gli impianti non devono essere installati nelle zone in cui il contenuto presenti controindicazioni al contatto con l’acqua o in cui tale contatto possa originare condizioni di pericolo come specificato in 12.3. Situazioni particolari devono essere valutate caso per caso.

UNI 11137



Linee guida per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio.



La presente norma ha lo scopo di:

stabilire i requisiti di tenuta degli impianti interni in esercizio ed i limiti di accettabilità di eventuali perdite;

quando occorre effettuare verifica;

come eseguire la verifica;

come calcolare il valore di perdita;

stabilire i criteri che consentono di attestare l’idoneità o la non idoneità dei requisiti di tenuta per il funzionamento dell’impianto interno;

le modalità di ripristino dei requisiti di tenuta.