Art. 1.
(Modelli di libretti di centrale e di libretto di impianto)
1. A partire dal 1° settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un <
2. Per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003 i <
Art. 2.
(Allegati)
1. Gli allegati F e G al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I e II al presente decreto.
Art. 3.
(Precisazioni in ordine alla compilazione dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto)
1. All’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:
<<11-bis: La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta>>.
Art. 4.
(Disposizione finale)
Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2003.
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rif. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma – 12 aprile 2003
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