Visualizzazioni totali

domenica 3 gennaio 2010

Il QUADRO LEGISLATIVO degli IMPIANTI

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS
La sicurezza degli impianti alimentati a gas è da sempre un argomento di grande considerazione anche pubblica, affrontato dai mass media nella generalità dei casi solo in occasione di avvenimenti luttuosi. Nel campo degli impianti alimentati a gas, la sicurezza, è l’elemento predominante che guida scelte e prescrizioni sia del settore legislativo che di quello normativo.

Nel testo seguente, sono raccolte, in forma sintetica e ordinata per provvedimenti, le disposizioni legislative e le principali disposizioni normative che disciplinano l’utilizzo del gas combustibile per usi domestici e similari.



QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS
Le principali disposizioni legislative, che disciplinano l’utilizzo del gas combustibile per usi domestici e similari, possono essere suddivise rispettivamente, in:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA IMPIANTISTICA;
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL’UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL’ENERGIA.


--------------------------------------------------------------------------------

1. LA SICUREZZA IMPIANTISTICA: LEGGI di RIFERIMENTO
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile";
Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e suoi decreti di attuazione;
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti";
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";
D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218 "Regolamento contenente disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico";
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi".


--------------------------------------------------------------------------------

Legge 6 dicembre 1971 n. 1083

La Legge 1083/1971 è stata la prima legge emanata dall’allora Ministero dell’Industria, (ora Ministero delle attività produttive) per regolamentare la sicurezza dell’utilizzo di gas combustibili, negli impianti domestici e similari. E’ tuttora la legge fondamentale.

La legge, oltre ad introdurre l’obbligo, per le società distributrici o produttrici, di "odorizzare il gas distribuito", (laddove lo stesso non possieda di per sé odore caratteristico e sufficiente), affinché possa esserne rilevata la presenza in ambiente, prima che possano essere raggiunte concentrazioni pericolose, (art. 2), stabilisce, all’articolo 1, che i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti, devono essere realizzati secondo le regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

La stessa Legge, inoltre, sancisce il principio generale per cui un impianto è considerato “a regola d’arte” quando è realizzato nel rispetto delle norme (nel testo “tabelle” ndr) UNI-CIG (art. 3).

Sono previste sanzioni penali quali l’ammenda o l’arresto fino a due anni, per i trasgressori.

La suddetta legge è considerata ancor oggi la pietra angolare dell’attività della normazione nel campo dell’utilizzo del gas, tuttavia, pur rappresentando un notevole passo avanti rispetto alla situazione preesistente, dove gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti a gas non trovavano pressoché riscontri, evidenziava alcuni caratteri d’incompletezza.

Essa, infatti, non considera la professionalità dei soggetti preposti all’installazione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti a gas, né prevede requisiti di qualificazione e/o formativi per l’espletamento di tali attività; non prescrive l’obbligo di progetto in caso di impianto complesso, né il rilascio, a lavori finiti, di documentazione comprovante (e dalla quale si possa desumere) la corretta esecuzione dei lavori e l’identità di chi li ha effettuati.

Tali lacune sono stati colmate dalla Legge 5 Marzo 90 n° 46



Legge 5 marzo 1990, n. 46

La Legge 46/90 ed i relativi Regolamenti di Attuazione (D.P.R. 447/1991, DPR 392/94 e DPR 218/98), rappresentano il vero momento di svolta, in campo nazionale, in tema di sicurezza degli impianti tecnici civili. La legge, che rimedia a diverse delle lacune legislative esistenti prima della sua entrata in vigore, con visione innovativa, considera gli impianti nel loro insieme, in tutte le diverse fasi progettuali ed esecutive, definendo i ruoli ed i compiti specifici dei soggetti preposti: progettista, installatore, committente.

Essa, infatti, oltre a regolamentare le normative pertinenti gli impianti tecnici civili quali: impianti elettrici, impianti elettronici (citofonici, radio televisivi ecc.), impianti di benessere (riscaldamento e climatizzazione), impianti idrosanitari, impianti di adduzione di gas combustibili, impianti di sollevamento persone (ascensori) ed impianti di protezione contro l’incendio, definisce inoltre le figure professionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 2), nonché i requisiti tecnico-professionali di cui ciascuno di essi deve essere in possesso per essere abilitato allo svolgimento delle stesse (art. 3).

Per garantire la sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, oltre a ribadire la prescrizione generale, già introdotta dalla 1083/71, di eseguire gli impianti secondo la regola dell’arte, utilizzando materiali anch’essi fabbricati a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza emanate dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) (art. 7 Legge 46/90 ed art. 5 D.P.R. 447/91), introduce alcune nuove prescrizioni tra cui:

obbligo di progetto e rilascio del certificato di collaudo a fine lavori da parte di professionisti iscritti negli albi professionali (art. 6 Legge 46/90 e art. 4 D.P.R. 447/91);
obbligo per l’impresa installatrice, di rilasciare a fine lavori, una dichiarazione dalla quale risulti la conformità degli impianti, alle norme UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90 ed art. 7 D.P.R. 447/ 91);
obbligo per il committente o il proprietario di affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, ad imprese in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al succitato art. 3 (art. 10 Legge 46/90);
possibilità di far eseguire sugli impianti collaudi e verifiche, sia da parte dei privati (cliente, ditta installatrice) che dalla Pubblica Amministrazione (Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ecc.) (art. 14 Legge 46/90 ed art. 9 D.P.R. 447/91);
obbligo di adeguamento degli impianti non più a norma alle norme vigenti.


Il D.P.R. n. 447 del 6.12.1991

La legge 46/90, all’art. 6, recita che "per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti" (ci riferiamo solo a quelli pertinenti al nostro settore) "di cui ai commi 1, lettere C) ed E) è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze".

Il DPR 447/91, primo regolamento di attuazione della legge, prescrive tale obbligo per le operazioni relative:

agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; le canne fumarie collettive ramificate; gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (art.4, comma 1, lett. e);
agli impianti per il trasporto e l’utilizzazione allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica maggiore di 34,8 kW, quest’ultima intesa come sommatoria della potenzialità dei singoli apparecchi ubicati all’interno di una medesima unità immobiliare (art. 4, comma 1, lett. f);
agli impianti di protezione antincendio, qualora siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione antincendi (art. 4, comma 1, lett. g).
La redazione del progetto deve essere affidata a un professionista iscritto all’albo professionale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, e deve riportare lo schema dell'impianto e le planimetrie, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipo di intervento da realizzare, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle prescrizioni delle norme UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Il progetto deve essere depositato presso le istituzioni competenti al rilascio delle licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione, quando ciò è previsto dalla legge; ovvero presso gli uffici comunali, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.



D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392

Il D.P.R. 392/1994, "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza", introduce nuove modalità per la denuncia di inizio di attività da parte delle imprese abilitate alle attività di cui al titolo (art. 3), nonché nuovi criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 46/90 (art. 4).

Esso abroga, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24.12.1993 n. 537, degli articoli della già citata Legge 46/90 e del suo decreto di attuazione D.P.R. 447/91, relativi all’accertamento e al riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali nei confronti delle imprese abilitate all’installazione ed alla manutenzione degli impianti termici.

D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218

Il D.P.R. 218/98 prevede che "gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas combustibile …, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa" (Legge 46/90, ossia a partire dal 13 marzo1990) "dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all’art. 2, entro il 31 dicembre 1998" (art. 1, comma 1).

Nel testo del Decreto sono specificati i requisiti minimi essenziali ai cui devono essere conformi gli impianti e gli edifici dove essi sono installati, ai fini del conseguimento degli scopi della legge 1083/71, sulla sicurezza dell’impiego del gas combustibile, in conformità delle norme tecniche UNI-CIG (art. 2); i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti, sempre nel rispetto delle predette norme (art. 3).

In sostanza la disposizione fa valere la linea di principio per cui installazioni “più datate”, se ancora funzionali e comunque rispondenti agli individuati validi criteri di sicurezza e tutela della salute pubblica, possono non essere soggette ad adeguamento secondo la normativa vigente.



D.M. 12 Aprile 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi.

Il decreto regolamenta gli impianti termici di portata termica maggiore di 35 kW adibiti ai seguenti utilizzi:

climatizzazione di edifici;
produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata e/o vapore;
forni da pane e altri laboratori artigiani;
lavaggio biancheria e sterilizzazione;
cucina e lavaggio stoviglie.
Specifica le prescrizioni da adottare per:

evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione degli apparecchi e nei locali direttamente comunicanti con essi;
limitare, in caso di incidente, danni alle persone;
limitare, sempre in caso di incidenti, danni ai locali vicini.
Allo scopo vengono indicate le caratteristiche dei locali in cui è installato l’impianto, le modalità di ventilazione degli stessi, la tipologia degli accessi nonché la modalità di posa delle condotte del gas.

Alcune novità introdotte dal D.M. riguardano la possibilità di installare gli apparecchi all’aperto (purché realizzati specificamente per tale installazione) o in locali interrati fino a 10 mt.

Un’altra importante novità interessa la pressione di alimentazione del gas ora ammessa fino al valore di 0,5 bar.

Infine, per gli impianti centralizzati a gas, è importante ricordare che il Decreto Ministeriale 12 Aprile 1996 riporta le prescrizioni da adottare ai fini della prevenzione degli incendi negli impianti termici.

2. RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL’ENERGIA: LEGGI di RIFERIMENTO
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
DPR 26 Agosto 1993 n° 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10";
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".
D.M. 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", in materia di certificazione energetica degli edifici e di contenimento dei consumi energetici in genere.


--------------------------------------------------------------------------------

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

La Legge 10/91, come precedentemente accennato, in accordo con la politica energetica comunitaria, favorisce ed incentiva l’utilizzazione razionale dell’energia, il risparmio energetico nella produzione e nell’utilizzazione di manufatti, la riduzione dei consumi specifici nei processi produttivi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, una più rapida sostituzione degli impianti nei settori a più elevata intensità energetica, al fine di migliorare i processi di trasformazione, ridurre i consumi, migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e di qualità della vita.

La legge, anche se in modo marginale, considera alcuni aspetti, relativi alla sicurezza, che vengono maggiormente approfonditi nei regolamenti di esecuzione.



DPR 26 Agosto 1993 n° 412/93 e DPR 551/99

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione. l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10, e successive modificazioni.

I decreti di attuazione della Legge 10/91, sono sostanzialmente diretti al contenimento dei consumi energetici ma, nel contempo, introducono alcune prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti termici, a tutela della salute e dell’incolumità delle persone, estendendo, infine, il concetto della professionalità obbligatoria degli operatori del settore.

Il DPR 412/93, e successive modificazioni, che peraltro rimanda a numerose normative tecniche UNI per l’espletamento delle disposizioni in esso contenute, risulta molto articolato e coinvolge in modo particolare i progettisti del sistema edificio/impianto.

Esso, tra l’altro, individua le zone climatiche del territorio nazionale, stabilisce i limiti periodici di esercizio, determina la temperatura massima ammissibile negli ambienti, indica i metodi di calcolo del fabbisogno energetico e stabilisce il rendimento minimo dei generatori di calore.

Sempre il DPR 412/93, e successive modificazioni, individua il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, prescrive la compilazione di un libretto (d’impianto o di centrale), impone la manutenzione periodica, stabilisce i controlli da effettuare ed individua i soggetti preposti al controllo, prevedendo, nel contempo, l’obbligo, per tali soggetti, di eseguire i controlli.

Relativamente ad alcuni punti rilevanti per il settore impiantistico del gas si ricorda che il DPR 412/93, e successive modificazioni, contiene prescrizioni relative alle caratteristiche ed alla tipologia dei generatori di calore che possono essere installati, alla ventilazione dei locali in cui possono essere installati apparecchi di tipo B (a camera di combustione aperta) ed all’evacuazione dei prodotti della combustione.
Per quanto riguarda in particolare l’evacuazione dei prodotti della combustione, si segnala che le prescrizioni introdotte, prevedono, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, l’obbligo di evacuare i fumi oltre il tetto dell’edificio, nei seguenti casi:

realizzazione ex-novo di impianti termici;
ristrutturazione di impianti termici centralizzati;
ristrutturazione di tutti gli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
trasformazione di impianti centralizzati in impianti individuali;
impianti termici individuali realizzati da singoli, previo distacco dall’impianto centralizzato.
Gli stessi Decreti sopraccitati, consentono invece l’evacuazione dei prodotti della combustione direttamente all’esterno a parete, con generatori di calore che, per valori di emissione nei prodotti della combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma UNI EN 297 “Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW”, nei seguenti casi:

mera sostituzione di generatori di calore individuali;
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, ubicati in stabili plurifamiliari, che non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie d’intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione dei prodotti della combustione funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Una considerazione finale riguarda le prescrizioni relative alla ventilazione dei locali in cui sono installati generatori di calore a camera aperta (caldaie di tipo B). Il testo di legge prescrive l’obbligo di effettuare un’apertura di almeno 4000 cm2, misure non in accordo con le norme tecniche specifiche.

Lo stesso testo di legge tuttavia non specifica se tale criterio debba essere applicato anche nei casi di sostituzione di apparecchi e, di fatto, questo punto non è stato applicato.

Allo stato attuale, comunque, il decreto è stato sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in forza di un ricorso avverso l’apertura di ventilazione di 4000 cm2 e questo punto non è stato riconosciuto legittimo.

Le disposizioni di Legge sin qui prese in esame sono supportate da diverse normative tecniche emanate sia in ambito nazionale, dall’Ente nazionale di unificazione (UNI), sia in ambito comunitario dal Comitato europeo di normazione (CEN).
Tra le norme più importanti ricordiamo quelle elaborate dal Comitato Italiano Gas (CIG) pubblicate dall’ UNI e recepite con Decreto ministeriale ai sensi della Legge 1083/71 precedentemente citata.

Nessun commento:

Posta un commento